IL PRESIDENTE
  Visto  lo   statuto  del  Libero  istituto   universitario  "Campus
Biomedico" di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre
1991;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi  sulla  istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, "Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
  Vista la  legge 9  maggio 1989, n.  168, recante  l'Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la delibera del comitato accademico del 1 ottobre 1997;
  Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 15 ottobre
1997;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 28 novembre 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto del Libero  istituto universitario "Campus Biomedico" e'
modificato come segue:
                  "STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA'
                 "CAMPUS BIO-MEDICO" DI ROMA (LUCBM)
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                        Carattere e finalita'
  1.  La Libera  Universita' "Campus  Biomedico" di  Roma (LUCBM)  e'
disciplinata  dal   presente  statuto  che  modifica   il  precedente
approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991.
  2.  La  LUCBM  ha  personalita'   giuridica  e  gode  di  autonomia
didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare,
secondo i principi  costituzionali, le norme del  presente statuto e,
in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.
  3.  La  LUCBM   promuove  strutture,  tra  di   loro  integrate  di
insegnamento  universitario, di  ricerca  scientifica  e, per  quanto
concerne la  facolta' di medicina  e chirurgia, di  assistenza medico
sanitaria,  che  siano  rispondenti alla  eccellente  dignita'  della
persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.
  4. Il perseguimento dei fini istituzionali della LUCBM e' garantito
dall'Associazione Campus  Biomedico e dalla  CBM S.p.a. che  sono gli
enti   promotori,  e   che   assicurano  la   dotazione  iniziale   e
contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo.
  5.  Al funzionamento  e  allo sviluppo  della  LUCBM sono  altresi'
destinate le  rette, le tasse,  i contributi versati  dagli studenti,
nonche'  ogni  altra  acquisizione  per  contribuzioni,  sovvenzioni,
donazioni, eredita' e lasciti.
  6. La LUCBM non persegue fini di lucro.
                               Art. 2.
                         Obiettivi formativi
  1. Scopo della LUCBM e'  la formazione professionale ed umana degli
studenti,  nonche'   l'elevazione  e  la  diffusione   della  cultura
accademica nei settori di sua competenza, al servizio della societa'.
  2.  La  LUCBM  si  propone  di  dare  agli  studenti  una  profonda
formazione  che consenta  una completa  preparazione di  alto livello
conseguito attraverso  l'integrazione nel corpo docente  di esperti e
ricercatori  appartenenti  anche  ad  altre  universita',  anche  non
italiane, con le quali realizzare corsi integrati di studio, rapporti
di  collaborazione,  cicli  di  lezioni,  teleconferenze  e  seminari
specializzati a dimensione europea ed internazionale.
  3. La LUCBM e' un luogo  di insegnamento, di ricerca, di studio, di
incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.
  4. Il  rispetto della liberta', con  l'assunzione della conseguente
responsabilita'  personale,  e'  uno   dei  principi  cui  si  ispira
l'attivita'  accademica  dell'Ateneo.   Tale  principio  presiede  le
relazioni tra le varie componenti della comunita' accademica.
                               Art. 3.
                           Strutture e sede
  1. La LUCBM ha sede in Roma.
  2.  La  LUCBM realizza  i  suoi  fini istituzionali  attraverso  le
proprie strutture didattiche, di  ricerca, di alta specializzazione e
di  assistenza sanitaria,  nonche'  attraverso  le proprie  strutture
amministrative.
  3.  La  LUCBM  programma  e  organizza  l'attivita'  delle  proprie
strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.
                               Art. 4.
                           Titoli di studio
  1. La LUCBM conferisce i seguenti titoli:
    a) diploma di laurea;
    b) diploma di specializzazione;
    c) diploma universitario.
                               Art. 5.
                         Dottorato di ricerca
  La LUCBM  rilascia titoli  di dottore  di ricerca  per i  quali sia
stato  abilitato a  norma  della  vigente legislazione  universitaria
anche  nell'ambito  di  consorzi  costituiti a  tal  fine  con  altre
universita', anche non italiane, organizzando i corsi necessari.
                               Art. 6.
                    Altre attivita' istituzionali
  1. La LUCBM puo' rilasciare  inoltre specifici attestati relativi a
corsi  di  alta specializzazione  e  di  perfezionamento e  ad  altre
attivita' istituzionali da essa promosse.
  2.  La LUCBM  puo'  altresi' attivare  iniziative di  orientamento,
formazione,  aggiornamento  e  perfezionamento in  ambito  culturale,
scientifico, tecnicoprofessionale anche mediante appositi contratti e
convenzioni.
                               Art. 7.
                         Diritto allo studio
  La LUCBM,  nell'ambito delle proprie competenze,  assicura la piena
realizzazione del  diritto allo  studio in tutte  le sue  forme. Essa
puo' svolgere servizi  e interventi per il diritto  allo studio sulla
base  di accordi  e convenzioni  con la  regione Lazio  e altri  enti
territoriali,  anche  mediante  assunzione  di  servizi  in  gestione
diretta.
                              Titolo II
                        ORGANI ISTITUZIONALI
                               Art. 8.
  Gli organi della LUCBM sono:
   il consiglio di amministrazione;
   il presidente;
   il consiglio di facolta';
   il rettore.
  Organo di controllo della LUCBM e':
   il collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 9.
                     Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore;
  b) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
  c) quattro rappresentanti dell'associazione Campus Biomedico;
    d) quattro rappresentanti della CBM S.p.a.;
    e) un professore designato dal consiglio di facolta';
    f) un rappresentante degli studenti;
    g) il direttore amministrativo.
  2. Il  consiglio di amministrazione  dura in  carica tre anni  ed i
suoi membri sono rieleggibili.
  3.  In  caso   di  cessazione  anticipata  di   un  componente,  il
subentrante resta in carica per  il periodo mancante al completamento
del mandato precedente.
  4.  Il   consiglio  di  amministrazione  si   intende  regolarmente
costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a sette;
per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza  dei presenti:  in caso  di parita'  prevale il  voto del
presidente.
  5. Il direttore amministrativo svolge  la funzione di segretario ed
ha il compito di redigere il verbale.
                              Art. 10.
             Competenze del consiglio di amministrazione
  1. Al Consiglio di amministrazione  competono i piu' ampi poteri di
ordinaria  e  straordinaria  amministrazione, per  il  governo  della
LUCBM,  al  fine  di  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi
istituzionali.
  2. In particolare il consiglio di amministrazione:
  a) elegge,  su proposta degli  enti promotori, il presidente  tra i
membri  di  cui alle  lettere  c)  e  d)  del punto  1  dell'articolo
precedente;
  b) puo' nominare, su proposta del presidente, un vicepresidente tra
i suoi componenti;
  c)  puo' nominare,  su proposta  della CBM  S.p.a., un  consigliere
delegato, conferendogli le deleghe che riterra' necessarie;
  d)  determina,  sentito  il   consiglio  di  facolta',  l'indirizzo
generale e i  piani organizzativi e di  sviluppo dell'Universita' per
la  realizzazione degli  obiettivi  di  cui all'art.  1  ed assume  i
provvedimenti conseguenti;
  e)  approva il  bilancio  preventivo ed  il  conto consuntivo,  ivi
compresi quelli del policlinico  universitario "Campus Biomedico", da
sottoporre alla ratifica dell'assemblea della CBM S.p.a.;
    f) sentito il consiglio di facolta', nomina il rettore;
  g)  nomina,  su  proposta dell'associazione  Campus  Biomedico,  il
direttore amministrativo;
  h)  delibera,  a  maggioranza  dei propri  componenti,  sentito  il
consiglio  di  facolta' per  le  materie  di sua  competenza,  previo
nullaosta degli enti promotori, lo statuto e le relative modifiche;
  i)   adotta   i   regolamenti   dell'Universita'   concernenti   in
particolare:
  j)  il  funzionamento generale  delle  strutture  didattiche e  del
policlinico universitario;
     k) l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
  l) la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico
del personale;
  m) delibera, sentito il  consiglio di facolta', circa l'istituzione
e l'attivazione  delle strutture didattiche  e dei relativi  corsi di
laurea, di diploma, di specializzazione e di dottorato;
  n) delibera,  su proposta del  consiglio di facolta',  gli organici
dei  professori e  dei ricercatori  universitari nonche'  le relative
modalita' di copertura e di nomina;
  o)   delibera,  su   proposta  del   consiglio  di   facolta',  sul
conferimento  degli  incarichi,  affidamenti, supplenze  e  contratti
d'insegnamento e di tutorato;
  p)   delibera,    su   proposta   del   consiglio    di   facolta',
sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche
non italiani;
  q) delibera, sentito il consiglio di facolta', sull'assegnazione di
borse  di  studio  e  di perfezionamento  per  laureati  e  diplomati
universitari finanziate anche con contributi di enti terzi;
  r) determina, sentito  il consiglio di facolta',  il numero massimo
di  studenti da  ammettere per  ciascun  anno accademico  e fissa  le
relative modalita';
  s) stabilisce  l'entita' delle rette,  tasse e contributi  a carico
degli studenti  e le norme  per la concessione di  eventuali esoneri,
sussidi e premi di studio;
  t) approva  la programmazione  e l'indirizzo, nonche'  le modalita'
organizzative  e  gestionali  del Policlinico  universitario  "Campus
Biomedico";
    u) nomina la direzione del policlinico;
  v) nomina  il collegio  dei revisori dei  conti, su  proposta degli
enti promotori;
  w) nomina la commissione  per la valutazione scientifica, didattica
e dell'efficienza amministrativa;
  x) puo'  istituire commissioni temporanee o  permanenti con compiti
consultivi  o  operativi  delegati  dal consiglio  stesso;  le  norme
relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono
disposte nella delibera istitutiva;
  y) delibera  su ogni altro argomento  di interesse dell'Universita'
che non sia demandata ad altri organi.
                              Art. 11.
                          Comitato esecutivo
  1. Il consiglio di amministrazione  nomina nel suo seno un comitato
esecutivo formato  al massimo di  5 membri, composto  dal presidente,
dal consigliere delegato se nominato,  e da altri consiglieri, scelti
tra quelli di cui alle lettere a),  c), d) e g) del punto 1 dell'art.
9.
  2.  Al   comitato  esecutivo   competono  l'adozione  di   tutti  i
provvedimenti urgenti  e le attribuzioni appositamente  demandate dal
consiglio di amministrazione.
                              Art. 12.
                            Il presidente
  1. Il  presidente ha la  legale rappresentanza della LUCBM  verso i
terzi  ed  in  giudizio,  cura  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le
competenze del rettore in materia scientifica e didattica.
  2.  In caso  di  assenza o  di impedimento,  le  sue funzioni  sono
esercitate dal vicepresidente o dal consigliere delegato.
                              Art. 13.
                              Il rettore
  1. Il  rettore e' nominato  dal consiglio di amministrazione  fra i
professori di prima fascia, sentito il consiglio di facolta'; dura in
carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato.
  2. Il rettore:
  a)   rappresenta  la   LUCBM  nelle   cerimonie  ufficiali   e  nel
conferimento dei titoli accademici;
  b)  sovrintende  all'attivita'  didattica   e  scientifica  e  cura
l'osservanza delle relative disposizioni;
  c) riferisce con relazione  annuale al consiglio di amministrazione
sul funzionamento didattico e scientifico della LUCBM;
  d)  adotta   i  provvedimenti  disciplinari  nei   confronti  degli
studenti;
  e)  provvede all'esecuzione  delle deliberazioni  del consiglio  di
amministrazione di sua competenza;
  f)  esercita tutte  le altre  funzioni che  gli sono  demandate dal
presente  statuto  e  dalle leggi  sull'istruzione  universitaria  in
quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari;
  3.  Il rettore  puo' nominare,  tra  i professori  di prima  fascia
dell'Universita'  un prorettore,  chiamato a  sostituirlo in  caso di
impedimento o di assenza.
                              Art. 14.
                       Il consiglio di facolta'
  1. Il  consiglio di facolta' e'  composto da tutti i  professori di
ruolo che vi appartengono, dai rappresentanti dei ricercatori e degli
studenti  secondo le  modalita' e  con le  attribuzioni previste  dal
vigente  ordinamento  universitario,  dal   presente  statuto  e  dal
regolamento generale  d'Ateneo. Possono  partecipare al  consiglio di
facolta', con  voto consultivo  i titolari di  insegnamenti ufficiali
nei  corsi  di  laurea  e di  diploma  universitario  secondo  quanto
stabilito dal regolamento di facolta'.
  2.  Al   consiglio  di  facolta'  spettano   inoltre  le  eventuali
attribuzioni del  senato accademico, fatte salve  quelle conferite ad
altri organi del presente statuto.
  3.  Le  funzioni  di  segretario del  consiglio  di  facolta'  sono
esercitate  dal piu'  giovane  fra  i professori  di  ruolo di  prima
fascia.
  4. Il consiglio di facolta' inoltre:
  a)  cura  la  programmazione  e  l'organizzazione  delle  attivita'
didattiche nonche' la verifica del loro svolgimento;
  b) formula proposte al consiglio di amministrazione sulla copertura
di  posti di  ruolo di  professori e  ricercatori universitari  e sul
conferimento  di incarichi,  affidamenti,  supplenze  e contratti  di
insegnamento e di tutorato e da' parere sulla istituzione di cattedre
convenzionate;
  c) provvede  alla costituzione dei  consigli del corso di  laurea e
dei  corsi  di  diploma,  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
generale d'Ateneo;
  d)  da' pareri  sul numero  massimo  di studenti  da ammettere  per
ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
  e)  propone all'approvazione  del consiglio  di amministrazione  il
regolamento di facolta';
  f) esercita  tutte le  altre attribuzioni  ad esso  demandati dalle
norme del presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.
                              Art. 15.
                     Il direttore amministrativo
  1. Il direttore amministrativo  esercita le funzioni previste dalla
legge e dal presente statuto.
  2. Ha  un ruolo tecnicogiuridico nelle  determinazioni degli organi
di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione.
                              Art. 16.
                  Il collegio dei revisori dei conti
  1. Il  collegio dei revisori  dei conti  e' composto da  tre membri
effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
  2. Il Presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti
sono nominati dal consiglio di amministrazione e durano in carica tre
anni.
  3.  I compiti  e le  modalita'  di funzionamento  del collegio  dei
revisori   dei    conti   sono    demandati   al    regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                              Art. 17.
              Commissione per la valutazione scientifica
             didattica e dell'efficienza amministrativa
  Ferma l'autonomia  e la liberta'  della ricerca e  della didattica,
fatta salva  la competenza che  in tema di valutazione  scientifica e
didattica  spetta al  consiglio di  facolta', e'  costituita apposita
commissione   per    la   valutazione   scientifica,    didattica   e
dell'efficienza  amministrativa,  composta  ed  operante  secondo  le
modalita' contenute nel regolamento generale d'Ateneo.
                             Titolo III
                        STRUTTURE DIDATTICHE
                DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA
                              Art. 18.
                  Strutture didattiche e di ricerca
  L'attivita'  didattica e  di ricerca  e' svolta  nella LUCBM  nelle
strutture indicate e disciplinate nei regolamenti di Ateneo.
                              Art. 19.
             Policlinico universitario "Campus Biomedico"
  1.  Il  policlinico  universitario "Campus  Biomedico"  costituisce
parte integrante  della LUCBM  e le  sue attivita'  sono strettamente
collegate  a  quelle  della  facolta' di  medicina  e  chirurgia.  Il
policlinico universitario, con le strutture  ad esso afferenti, e' un
ospedale a  rilievo nazionale  e di  alta specializzazione,  ai sensi
delle leggi vigenti.
  2.  Il  policlinico  universitario  e'  organizzato  e  gestito  in
analogia  ai principi  delle  norme vigenti,  tenuto  conto dei  fini
istituzionali, nonche' da quanto stabilito dal presente statuto e dai
regolamenti.
  3.  Il policlinico  universitario  e' una  gestione speciale  della
LUCBM soggetto al governo del consiglio di amministrazione tramite le
direttive  indicate alla  direzione  del policlinico.  Ha un  proprio
distinto bilancio,  consolidato al  bilancio generale della  LUCBM, e
redatto  secondo   i  criteri  generali  fissati   dal  consiglio  di
amministrazione,  in armonia  con  le  norme di  legge  e con  quanto
previsto   nei  protocolli   d'intesa   con  la   regione  Lazio   ed
eventualmente con altre regioni.
  4.  La  direzione  del  Policlinico  ha  la  responsabilita'  della
gestione del  policlinico universitario; formula proposte  ed esprime
pareri al  consiglio di amministrazione  in ordine alle linee  e agli
indirizzi generali  di sviluppo  del policlinico  universitario, agli
obiettivi annuali di gestione,  ai bilanci annuali, alle convenzioni,
alle  assunzioni e  agli altri  atti fondamentali  di gestione  dello
stesso, nonche' in ordine alla loro attuazione.
  5.  La   composizione  e  il  funzionamento   della  direzione  del
policlinico  e  la  gestione   dello  stesso  sono  disciplinati  dal
regolamento del policlinico.
                              Titolo IV
                      PROFESSORI E RICERCATORI
                  PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI
                              Art. 20.
                       Professori e ricercatori
  1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda
fascia, da ricercatori confermati e da professori a contratto.
  2.  La  dotazione  organica   dei  professori  universitari  e  dei
ricercatori e'  fissata dal consiglio di  amministrazione su proposta
del consiglio di facolta' nel rispetto delle norme vigenti.
  3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in
materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con
i principi sanciti  dal presente statuto e tenuto  conto della natura
della LUCBM.
  4.  Il  trattamento  economico  dei professori  a  contratto  e  la
disciplina  della  loro attivita'  sono  stabiliti  dal consiglio  di
amministrazione, con apposito regolamento.
                              Art. 21.
                        Personale non docente
  La  dotazione organica,  il  rapporto di  lavoro  e il  trattamento
economico del personale non docente sono determinati dal consiglio di
amministrazione  e sono  disciplinati, nel  rispetto della  normativa
vigente, da apposito regolamento.
                              Art. 22.
                           Studenti e tasse
  1.  Gli  studenti  partecipano all'organizzazione  delle  attivita'
della LUCBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalita'
previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
  2. Gli  studenti hanno  l'obbligo di  frequentare con  assiduita' e
diligenza  i corsi  e i  seminari,  e le  relative esercitazioni.  La
frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.
  3. L'importo delle  rette universitarie e delle  tasse e contributi
e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.
  4.   L'Universita'  puo'   avvalersi   dell'opera  degli   studenti
attraverso forme di collaborazione  con attivita' connesse ai servizi
dell'Ateneo.
                              Titolo V
                         DISPOSIZIONI COMUNI
                        TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 23.
                         Disposizioni comuni
  Le fonti  normative della LUCBM  sono, oltre alle  disposizioni del
presente statuto  e, in  quanto applicabili, alle  norme di  legge in
materia universitaria, i seguenti regolamenti:
    a) regolamento generale di Ateneo;
    b) regolamento didattico di Ateneo;
  c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
  d) regolamento del policlinico universitario "Campus biomedico".
  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  emanare  regolamenti  per
ulteriori specifiche materie.
                              Art. 24.
                       Disposizioni transitorie
  1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente
statuto continuano ad applicarsi per  le materie la cui disciplina e'
ad essi demandata le norme  vigenti, sempreche' non incompatibili con
il presente statuto.
  2. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio
di    amministrazione     sono    esercitate    da     un    comitato
tecnicoorganizzativo, costituito dal presidente e da altri due membri
nominati dall'associazione Campus biomedico, dalla fondazione Alberto
Sordi e dalla CBM S.p.a.
  3.  Il comitato  tecnicoorganizzativo durera'  in carica  fino alla
costituzione del consiglio di  amministrazione e, comunque, non oltre
un triennio accademico.
  4. Per la prima attuazione statutaria le attribuzioni del consiglio
di facolta'  sono esercitate da  un comitato accademico  composto dal
presidente e  da altri  due membri nominati  dall'associazione Campus
biomedico  e   dalla  fondazione  Alberto  Sordi   fra  i  professori
universitari di discipline afferenti all'ordinamento didattico di cui
al presente statuto.
  5.  I  professori di  ruolo  che,  conformemente alle  disposizioni
vigenti,  verranno  chiamati  a  far parte  della  facolta',  saranno
aggregati al  comitato accademico.  Tale comitato cessera'  dalle sue
funzioni allorche'  alla facolta'  risulteranno assegnati  almeno tre
professori  di  ruolo di  prima  fascia  e,  comunque, non  oltre  un
triennio accademico.
                              Art. 25.
                         Disposizioni finali
  1. Qualora  la LUCBM  dovesse per qualsiasi  motivo cessare  le sue
attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua
attivita'   patrimoniale  sara'   devoluta  all'associazione   Campus
biomedico.
  2.  Per quanto  non previsto  dal presente  statuto, si  rinvia, in
quanto applicabili, alle disposizioni di legge".
   Roma, 22 dicembre 1997
                                                 Il presidente: Zanni